La somma richiesta dal creditore per il prestito non rimborsato, e stabilita dal giudice con il decreto ingiuntivo, è comprensiva del capitale non rimborsato, degli interessi moratori (decorrenti dalla notifica della diffida di messa in mora) e dalle spese legali sostenute per il recupero del credito, documentate dal creditore e, su questa base, accordate del giudice.
Si tratta di quelle somme che il debitore può contestare in sede di opposizione al decreto ingiuntivo entro 40 giorni decorrenti dalla sua notifica.
Dopo il precetto rimasto inadempiuto, il creditore notifica l’atto di pignoramento al debitore e al datore di lavoro, che comincia subito ad accantonare il 20% della retribuzione stipendiale al netto degli oneri fiscali, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge e degli assegni familiari se spettanti.
All’udienza di assegnazione il giudice decide l’importo mensile da decurtare allo stipendio netto in base alle norme vigenti e poi stabilisce la durata (il periodo di ammortamento) del prelievo come per un qualsiasi prestito (a tasso fisso e rata costante), partendo dal debito accertato con decreto ingiuntivo (il capitale), gravato dalle ulteriori spese di notifica degli atti di pignoramento e tenendo conto dell’entità della rata mensile, nonché degli interessi legali da applicare per tutto il periodo di ammortamento.
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