Rosaria Proietti

Ai sensi dell’articolo 481 del Codice Civile, il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non è iniziata l’esecuzione.

La scadenza dei 90 giorni non è tuttavia, un vero problema: il creditore procedente avrà già compreso, leggendo la dichiarazione dell’ex datore di lavoro, di non aver individuato correttamente il terzo debitore del debitore a cui rivolgersi. Pertanto, con lo stesso titolo esecutivo potrà notificare alla debitrice un altro precetto e poi un nuovo atto di pignoramento al datore di lavoro effettivo.

Può presentarsi o meno all’udienza di assegnazione: la cosa è irrilevante.


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