Michelozzo Marra

L’articolo 2948 del codice civile stabilisce che si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
1 bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

Il precedente articolo 2946 specifica che salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

Dall’esame comparato dei due articoli ne deriva che il diritto del GSE di esigere la restituzione di quanto corrisposto al produttore di energia elettrica in misura maggiore del dovuto, si prescrive in dieci anni.


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