Visto che pone la domanda senza neanche degnarsi di specificare il tipo di società di cui possiede quote, diciamo subito che in caso di società a responsabilità limitata (diversa da quelle con socio unico) la possibilità di pignoramento delle quote societarie è molto controversa in quanto il Codice Civile, all’articolo 2528, prevede la necessità del consenso del consiglio di amministrazione per il trasferimento delle quote.
Negli altri casi il creditore opererà una valutazione sulla convenienza di intraprendere una simile azione esecutiva (pignoramento verso terzi delle quote societarie in possesso del debitore) basata sull’analisi dei bilanci degli ultimi anni, sulla liquidità disponibile per la compagine societaria di cui fa parte il socio debitore da escutere, e sul numero di azioni da questo possedute, in relazione alla potenziale incisività del pacchetto azionario da piazzare all’asta, sulla conduzione dell’azienda nel breve periodo.
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