Rosaria Proietti

Affinché la somma pretesa e non suffragata da adeguata documentazione di riscontro sia riconosciuta come dovuta dal diffidato, il diffidante deve rivolgersi al giudice ed affrontare un procedimento giudiziale ordinario con escussione di testimoni a favore ed esibizione di documentazione probante. Il giudice deve essere adito entro dieci anni dalla data di notifica della diffida. Parimenti, la sentenza esecutiva, con accertamento eventuale della debenza (dei soldi, cioè, che il diffidato deve al diffidante) deve essere utilizzata per l’avvio delle azioni di riscossione coattiva entro dieci anni dalla data di esecutività della sentenza.

Se è d’accordo con la risoluzione del contratto (a suo tempo concluso verbalmente) ed intende adempiere, nei limiti del possibile, alla diffida che le è stata notificata, dimostrando correttezza e buona volontà, potrebbe intanto provvedere a rimborsare il versamento PostePay fatto a suo favore dal diffidante, tenendo conto, tuttavia, che questa restituzione potrebbe anche essere utilizzata dal diffidante come prova di acquiescenze del diffidato alle tesi contenute nella diffida ad adempiere.

In altre parole, la situazione andrebbe attentamente esaminata con il supporto di un suo legale di fiducia.


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