Come deciso e approvato nel decreto sostegni, nel periodo intercorrente tra il 19 Maggio 2020 e il 30 aprile 2021 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo di legge aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.
Sono comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
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