Paolo Rastelli

Ripeto:
Ho 3 ruoli iscritti al PRA, che mi hanno determinato un fermo amministrativo:
1) gravame del 2013 – Area riscossioni SPA – data atto 2012
2) gravame del 2014 – Equitalia – data atto 2014
3) gravame del 2018 – Area riscossioni SPA – data atto 2018
Non sono indicate le motivazioni (multe, TARI, …).

ipotizzando multe o TARI (sono un dipendente privato), le cartelle del 2013/2014 non sarebbero già prescritte in quanto trascorsi 5 anni? Questo non farebbe decadere anche il fermo ammnistrativo in quanto non esigibile la cartella prescritta? Come dovrei procedere?

Forse non ci siamo spiegati bene: ma, ci riproviamo nella speranza di ottenere maggior successo.

Certamente se la cartella esattoriale – sulla base della quale viene iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) il provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del debitore – è caduta in prescrizione, risulta nulla sia la cartella esattoriale che il fermo amministrativo originato dal mancato pagamento della cartella esattoriale.

Il problema è questo: per stabilire che la cartella esattoriale sia prescritta e, quindi, non esigibile, è necessario adire un giudice ed uniformarsi alla sua delibarazione. il ricorso al giudice può essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, trascorsi i quali la cartella esattoriale, prescritta o non prescritta, non può più essere annullata per intervenuta prescrizione e risulta comunque esigibile.

Infine, lei non può asserire che le cartelle del 2014 risultano prescritte nel 2021: infatti bisognerebbe sapere quando le è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo che interrompe la prescrizione o qualsiasi atto precedente (ingiunzione di pagamento, ad esempio) interruttivo anch’esso dei termini di prescrizione.

Ricordiamo, inoltre, che un atto notificato via posta con raccomandata AR può risultare correttamente notificato anche in occasione di una temporanea assenza del destinatario (e/o mancato ritiro), trascorsi i 10 giorni di giacenza nell’ufficio postale. Insomma, capita spesso che la notifica avvenga correttamente, all’insaputa del destinatario che non intercetta l’avviso di giacenza perchè andato smarrito fra le tante pubblicità lasciate nella sua cassetta postale.


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