Michelozzo Marra

Se il datore di lavoro non avesse comunicato (per iscritto) al creditore pignorante (e attraverso questi al giudice) che sullo stipendio del debitore sottoposto ad azione esecutiva già insiste trattenuta per precedente azione esecutiva riconducibile a crediti insoddisfatti di natura ordinaria, oppure se il giudice non tenesse conto della dichiarazione del datore di lavoro, saremmo di fonte ad una grave violazione di legge che potrebbe originare una giustificata richiesta di risarcimento danni da parte del debitore doppiamente pignorato.

Pertanto credo che una simile evenienza non si verificherà.

L’articolo 547 del codice di procedura civile stabilisce perentoriamente che con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo deve specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

L’articolo 545 del codice di procedura civile impone che le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto (al massimo ndr) per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito ordinario o esattoriale (ad esclusione dei crediti alimentari).

La trattenuta a favore del secondo creditore pignorante, pertanto, avrà inizio appena il primo credito, azionato per pignoramento, risulterà estinto.

La presenza del debitore esecutato all’udienza di assegnazione del giudice non potrà sicuramente risultare nociva. Ma, è inutile, per il momento, affidarsi ad un avvocato.


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