Genny Manfredi

L’articolo 2 (beneficiari) comma 2 lettera b) numero 1) del decreto legge 4/2019 (reddito di cittadinanza) stabilisce che nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE é calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013. In pratica, ciò vuol dire che se il padre del bambino non è coniugato con altre donne diverse dalla richiedente il RDC, oppure se non ha altri figli (sempre con donne diverse dalla richiedente reddito di cittadinanza) egli viene considerato come facente parte del nucleo familiare della richiedente. A tutto gli effetti ISEE.


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