Il diritto di riscuotere la penale per omessa disdetta di una prestazione sanitaria è sicuramente prescritto se – per la spedizione al destinatario, la data di consegna a Poste Italiane della comunicazione (con cui la penale viene pretesa) – è successiva al 31 dicembre 2020. Tuttavia, poichè nel 2020 sono stati sospesi per legge la riscossione coattiva, i termini di decadenza e prescrizione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione della riscossione coattiva da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) a causa della pandemia Covid, sono stati prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione (articolo 12 del decreto legislativo 159/2015), nella fattispecie al 31 dicembre 2022.
Inoltre, giusto per completezza, se il dato non emerge dalla relata di notifica consegnata al destinatario, bisognerebbe recarsi all’ufficio postale e chiedere quando la raccomandata, pervenuta al destinatario il 26 febbraio 2021, sia stata affidata alle poste per la spedizione. Infatti per la decadenza e la prescrizione di un atto della Pubblica Amministrazione, non vale la data di notifica della raccomandata, bensì la data di consegna del plico all’ufficio postale.
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