Giorgio Martini

In materia di borse di studio per la frequenza ai corsi universitari, sia per quanto attiene il la prescrizione del diritto da parte dell’ente erogante di chiedere la restituzione di quanto indebitamente percepito dallo studente sia per quanto riguarda la decadenza del diritto dell’ente erogante di contestare allo studente l’assegnazione della borsa di studio basata su requisiti dichiarati e non veritieri o di disporne la revoca per il mancato rispetto degli obblighi assunti, possiamo affermare che i termini temporali decorrono dal momento in cui viene scoperta la fruizione indebita del beneficio ed hanno, in generale, durata decennale.


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