Chiara Nicolai

La liquidazione (ovvero il Trattamento di Fine Rapporto – TFR) si ottiene al momento del licenziamento o delle dimissioni, non al momento in cui matura l’età per la pensione di vecchiaia. In ogni caso il creditore può pignorare solo un quinto di quanto spetta di TFR al debitore.

La pensione, così come il conto corrente del marito non debitore, può essere pignorata dal creditore della moglie debitrice solo in vigenza di un regime coniugale di comunione dei beni se il debito è stato acquisito per soddisfare esigenze della famiglia e non personali della debitrice

Il conto corrente della debitrice può essere pignorato in qualsiasi momento per l’intero saldo del creditore procedente. Tuttavia prima che si realizzi l’azione esecutiva alla debitrice dovrà essere notificato prima un atto di pignoramento e poi il precetto. Dalla notifica del precetto in ogni momento il debitore può vedersi svuotato il conto corrente fino al soddisfacimento del credito azionato.

Un creditore accorto può facilmente sapere se e quando la propria debitrice andrà in pensione e procedere contestualmente al pignoramento della pensione presso l’INPS, nella misura del 20% della parte eccedente il minimo vitale. Il creditore può presentarsi all’INPS subito o quando l’erogazione della pensione è già in corso.

Il figlio disoccupato e il suocero novantenne a carico sono irrilevanti per quanto riguarda la pignorabilità del conto corrente o della pensione della creditrice.

Per una consulenza più efficace ed incisiva si limiti, per cortesia, a porre dei quesiti evitando di trarre conclusioni affrettate o di sottacere dettagli ritenuti scontati (già a conoscenza di chi legge).


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