Ludmilla Karadzic

A quanto ci sembra di capire la società di recupero presunta creditrice ed il sedicente avvocato chiedono un impegno scritto del debitore a saldare il debito residuo nella somma concordata ed attraverso un bonifico permanente di conto corrente.

Ora, marginalmente va osservato che il titolare del conto corrente può agevolmente disporre un bonifico periodico così come può revocarlo in un qualsiasi momento e va altresì tenuto presente che, nella realtà, il bonifico non è mai permanente, ma al massimo periodico rinnovabile (ad esempio, di due anni in due anni).

Ma ciò che più conta è che, in caso di inadempimento la società di recupero crediti potrà chiedere un decreto ingiuntivo al giudice basato sull’ammissione scritta del debitore di dovere la cifra in questione.

Il che ci fa ritenere che al momento il creditore non abbia documenti (il contratto di prestito o quant’altro) in mano per poter giustificare la richiesta di un decreto ingiuntivo in tribunale: per questo esigeva cambiali e si accontenterebbe anche della sola confessione debitoria.

Molto probabilmente la documentazione attestante la debenza è andata smarrita, come spesso accade, nel passaggio da creditore originario cedente a creditore attuale cessionario.


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