Michelozzo Marra

L’articolo 1260 del codice civile stabilisce che il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale (ad esempio, quando si tratti di un credito alimentare).

Tuttavia, per Rocco si pone un problema: in qualità di amministratore unico potrebbe essere citato in tribunale dagli eventuali creditori insoddisfatti della srl per aver aumentato il livello di esposizione debitoria della società a responsabilità limitata (si pensi ad una cessione a titolo oneroso per un credito difficilmente escutibile – Massimo nullatenente, ad esempio) con il rischio di essere obbligato dal giudice a rifondere con il proprio patrimonio i debiti della srl.

Molto meglio se cessionario (Fazenda srl) e cedente del credito (Rocco) non si trovino (come nella fattispecie) in palese commistione di interessi: Rocco interessato a recuperare un credito inesigibile a spese del soggetto giuridico che amministra.


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