Giorgio Martini

Se non è stata già restituita in sede di estinzione anticipata del mutuo, il mutuatario ha diritto al rimborso della quota di assicurazione non fruita per la copertura dei rischi che avrebbero potuto verificarsi dalla data di estinzione anticipata a quella di estinzione naturale del prestito.

Se l’assicurazione copriva il rischio di premorienza del mutuatario e se il contratto di assicurazione fu stipulato dopo il 27 ottobre 2008, la prima cosa da fare è inviare al contraente BNL, con raccomandata AR o via PEC, richiesta di rimborso della copertura assicurativa non fruita a seguito di estinzione anticipata, con riferimento preciso ai contratti stipulati al tempo.

Questo per interrompere la prossima prescrizione decennale del diritto di rimborso. Se la polizza assicurativa, invece, copriva rischi diversi da quello vita, allora la prescrizione del diritto al rimborso è già intervenuta.

Infatti, l’articolo 2952 del codice civile stabilisce che tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni (un anno fino al 27 ottobre 2008) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni (termine prescrizionale aggiunto per le polizze vita in vigore, tuttavia, solo dal 27 ottobre 2008).

Purtroppo, la polizza di assicurazione fu, nella fattispecie, stipulata nel marzo 2008 e quindi, ratione temporis, la prescrizione annuale è già intervenuta.


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