Andrea Ricciardi

L’Iva agevolata al 10% si applica anche all’elettricità necessaria per il funzionamento delle parti comuni di condomini composti da unità immobiliari esclusivamente residenziali (non quindi da uffici) che attualmente pagano l’Iva al 22.

Lo rende noto, dopo alcuni chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate.

Gli italiani che abitano in condominio hanno sempre pagato l’Iva al 22% per la luce delle parti comuni come scale, giardino, ascensore, dato che è stata sempre considerata utenza a uso non domestico.

Ora, dopo questo interpello, gli amministratori di condominio potranno chiedere l’applicazione dell’Iva agevolata ai loro gestori come uso domestico.

Rispondendo a un amministratore di condominio che chiedeva chiarimenti, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha risposto, con l’interpello n. 142 del 3 marzo 2021, che “prevale una posizione favorevole al riconoscimento dell’aliquota ridotta in contesti esclusivamente residenziali”.

Le parti condominiali non possono essere considerate “come distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini”.

Perciò, “si ritiene che l’aliquota Iva ridotta” vada applicata anche “alle forniture di energia elettrica di condomini composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente a uso domestico per il consumo finale”.


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