Il comma 6 dell’articolo 3 del Decreto legge 4/2019 stabilisce che Il Rdc é riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste dalla normativa e comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.
Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.
Ora, ipotizzando che un componente X del nucleo familiare abbia fruito del reddito di cittadinanza per x mesi e l’altro Y abbia fruito del reddito di cittadinanza per y mesi, se la somma x + y è pari a 18, il reddito di cittadinanza del nucleo familiare formato dall’unione di x e y si ferma per un mese e ripropone la domanda di RDC per i successivi 18 mesi.
Si tratta di una interpretazione della norma che l’INPS può legittimamente applicare in base al comma 15 ter, articolo 7 del decreto legge 4/2019 che affida all’Ispettorato dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) l’attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio.
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