Annapaola Ferri

Se le cambiali sono state emesse in base ad un accordo di rientro da un prestito non rimborsato o comunque costituiscono rate mensili per un finanziamento ricevuto, per poter invocare la decadenza dal beneficio del termine (DBT) e chiedere al debitore il versamento del capitale residuo in un’unica soluzione, devono verificarsi sette ritardi nei pagamenti delle cambiali in scadenza, anche non consecutivi.

Per ora, quindi può stare tranquillo, anche perché il debitore che esegue il pagamento di una cambiale entro 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti, presentando domanda al Presidente della Camera di Commercio.

Tuttavia questo non vuol dire che la cambiale saltata possa essere pagata quando si vuole entro i 12 mesi decorrenti dalla levata del protesto. Infatti, ogni rata pagata successivamente a quella saltata va a coprire la rata precedentemente non onorata, il che genera un nuovo ritardo per il pagamento della rata corrente, che viene considerata scaduta e non pagata. Insomma lasciando impagata una rata e onorando le successive, si giunge in sei mesi ad accumulare sette ritardi consecutivi, concedendo al creditore la possibilità di notificare la DBT. Il debitore deve al più presto pagare la rata corrente e quella precedentemente saltata per contenere il numero dei ritardi che possano giustificare la notifica di una comunicazione di Decadenza dal Beneficio del Termine.


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