Il diritto del creditore a pretendere il rimborso del prestito erogato si prescrive decorsi dieci anni dalla scadenza di ciascuna rata: tuttavia se per il debitore è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine (evento che si verifica dopo sette rate, anche non consecutive, pagate in ritardo) con successiva ingiunzione a restituire l’intero importo capitale senza beneficio della dilazione, allora la prescrizione del diritto a riscuotere si prescrive, per l’intero importo del prestito (e non per la singola rata), a partire dalla data di notifica della comunicazione di Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT).
In generale la prescrizione riprende a decorrere per un decennio ogni volta che il creditore manifesta (con raccomandata AR o con posta elettronica certificata) la propria intenzione di riscuotere quanto gli è dovuto. Oppure, ogni volta che il creditore avvia azioni esecutive, anche senza esito fruttuoso) nei confronti del debitore inadempiente.
Ogni cittadino ha l’obbligo di residenza: se si trova in Italia e non dispone di fissa dimora, egli deve stabilire la propria residenza presso l’indirizzo che ogni Comune Italiano riserva ai soggetti senza fissa dimora. Se si trova all’estero, il cittadino emigrato ha l’obbligo di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
Se il debitore non ha residenza in Italia o all’estero, allora il creditore può inviare comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione, solleciti e ingiunzioni di pagamento all’indirizzo dal debitore indicato sul contratto di definizione del prestito. Tali comunicazioni si intenderanno correttamente notificate a partire dal decimo giorno di inizio giacenza presso l’ufficio postale a seguito di verificata irreperibilità del debitore inadempiente all’indirizzo indicato nel contratto di prestito.
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