Ludmilla Karadzic

Se il prelievo è stato stabilito dal giudice in base all’articolo 156 del Codice civile o all’articolo 8 della legge 898/1970, non si tratta di un pignoramento e non è invocabile, pertanto, l’articolo 545 del codice di procedura civile secondo il quale la trattenuta dallo stipendio a dalla pensione per pignoramenti concorrenti multipli non può complessivamente superare la metà dell’importo netto percepito dal debitore sottoposto ad azione esecutiva.

Tuttavia alcuni Tribunali nazionali (non tutti) equiparano le trattenute ex articolo 156 del codice civile o ex articolo 8 della legge 898/1970 ad un pignoramento. In tali ambiti, una pensione – su cui gravano costantemente assegni di mantenimento di importo totale superiore alla metà del rateo mensile – è praticamente impignorabile.


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