Genny Manfredi

Per poter fruire del reddito di cittadinanza nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti.

Così recita il comma 1, lettera b), numero 4, dell’articolo 2 (beneficiari) del decreto legge 4/2019 che fissa i requisiti per poter beneficiare del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza.

Dunque, verificata la data di prima immatricolazione del veicolo straniero, se il requisito è rispettato, nel senso che il veicolo ha cilindrata minore o uguale a 1600 cc è stato immatricolato per la prima volta all’estero più di sei mesi fa, oppure il veicolo ha cilindrata maggiore di 1600 cc ed è stato immatricolato all’estero per la prima volta più di due anni fa, si può presentare ricorso amministrativo all’INPS semplicemente eccependo l’errore commesso nella valutazione dei requisiti ed inviando la documentazione che ne prova il possesso.

La presentazione dei ricorsi amministrativi deve avvenire esclusivamente per via telematica:
– direttamente dal cittadino, se in possesso delle credenziali SPID, utilizzando l’apposita procedura “Ricorsi On Line” disponibile nell’Area Servizi del portale;
– tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto, attraverso i servizi telematici Inps a loro dedicati.


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