Gennaro Andele

L’Antitrust ha avviato un procedimento contro la promozione e la vendita delle mascherine U-Mask perché verrebbe enfatizzata l’efficacia di questi dispositivi con modalità ingannevoli e aggressive, sfruttando indebitamente la situazione di emergenza sanitaria in corso per indurre il consumatore a comprare a prezzi elevati il prodotto reclamizzato.

Lo comunica l’Autorità, annunciando l’avvio del”procedimento istruttorio”, nei confronti delle società U-EarthBiotech Ltd. e Pure Air Zone Italy S.

Le “mascherina dei vip”, come sono state soprannominate le U-mask visto che le usano molti politici e personaggi televisivi, vengono pubblicizzate come autosanitizzanti, antiproliferative e in grado non solo di bloccare i contaminanti dell’aria sulla superficie della maschera, ma persino di distruggerli all’interno del filtro. Sono distribuite in 121 Paesi del mondo e sono state adottate da diverse federazioni sportive.

Ispezioni sono state condotte dalla Guardia di Finanza nelle sedi di U-Earth Biotech Ltd. e Pure Air ZoneItaly S.r.l. “I claim con cui le società enfatizzerebbero l’efficacia, in termini di prevenzione, delle mascherine in questione appaiono in grado di ingannare i consumatori, inducendoli all’acquisto di un prodotto privo delle caratteristiche e della capacità filtrante pubblicizzata, con conseguente potenziale pericolo perla salute”, spiega l’Autoritaà.

Sotto questo profilo, al prodotto U-Mask da un lato è attribuita un’efficacia protettiva (per singolo filtro) di 200 ore di utilizzo effettivo o di un anno, che non sarebbe debitamente comprovata; dall’altro, questo tipo di mascherina sarebbe impropriamente comparato con dispositivi di protezione individuale (DPI) rispetto ai quali, secondo la presentazione sul sito web, “U-Mask ha un’efficienza superiore, paragonabile a un FFP3”. Invece U-Mask non è certificata come DPI ma risulta registrata presso il Ministero della Salute come dispositivo medico di “classe I”.

Vengono inoltre contestate altre omissioni e ambiguità nelle informazioni presenti sul sito in relazione al diritto di recesso, al foro del consumatore, alla garanzia legale di conformità e al meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso”. Per la gravità della condotta, l’Autorità ha contestualmente avviato un subprocedimento cautelare, “volto a verificare la sussistenza dei presupposti per la sospensione provvisoria di tale pratica, assegnando alle società un breve termine per la risposta”.


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