Andrea Ricciardi

Dal primo marzo 2021, in poi, entreranno in vigore le nuove etichettature energetiche per frigoriferi, lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie recependo le nuove regole stabilite dalla Commissione europea. si tratterà, dunque, di nuovi standard delle cosiddette “classi energetiche” per stabilire minori consumi migliorando l’efficienza delle apparecchiature.

Il sistema dell’etichettatura è stata introdotta nel 1994 così da definire l’efficienza energetica – cioè il rapporto consumo/performance; così, negli anni termini come A+++ sono diventati fondamentali nell’acquisto degli elettrodomestici come evidenziato da uno studio condotto EuroBarometro che dice che il 79% dei consumatori ne tiene conto al momento di acquistarlo.

Inoltre negli scorsi anni sono usciti numerosi incentivi per sostituire elettrodomestici di “vecchia generazione” con nuove apparecchiature maggiormente effecenti energeticamente. Ora entrerà il nuovo standard che dovrebbe garantire una loro ulteriore sostenibilità. Come scritto sopra, lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi e display elettronici si partirà 1° marzo 2021 mentre per le lampade dal 1° settembre 2021.

Secondo quanto previsto dall’UE, la nuova scala dovrebbe procedere da G verso A ma, al fine di incentivare la nuova classificazione favorisca l’ingresso nelle case dei consumatori di elettrodomestici di nuova generazione, nessuna dei prodotti attualmente esistenti dovrebbe rientrare nella classe A, e pochi nella classe B.

Facendo un esempio concreto, dal primo marzo in poi le apparecchiature A+++ avranno di certo l’etichettatura di classe C prevedendo un periodo di 2 settimane per la sostituzione delle vecchie etichette.

Inoltre, per ugno elettrodomestico sarà fornito il codice QR con tutte le specifiche tecniche. L’etichetta energetica va dunque apposta non solo sui grandi elettrodomestici, ma su tutti i prodotti connessi all’uso di energia: televisori, decoder, lettori CD e DVD, ecc. E non solo, anche prodotti come le finestre avranno l’etichetta energetica.

Secondo le disposizioni del regolamento Ue 2017/1369/Ue le etichette non si applicano:

  • ai prodotti di seconda mano, a meno che non siano importati da un paese terzo;
  • ai mezzi di trasporto per persone o merci.

Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi previsti per i prodotti energetici da parte dei soggetti competenti (dunque sono esclusi i consumatori dalle responsabilità), si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • Inottemperanza ai provvedimenti emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 12, commi 1-3, del D. Lgs. 104/2012: Sanzione amministrativa da 4.000 a 40.000 euro:
  • Immissione sul mercato da parte del fornitore di un prodotto privo di etichetta o di scheda informativa o la cui documentazione tecnica non è mantenuta a disposizione nei termini previsti: Sanzione amministrativa da 3.000 a 30.0000 euro
  • Immissione sul mercato di prodotti con etichette e schede tecniche incomplete o inesatte o con documentazione tecnica insufficiente per valutare l’esattezza delle informazioni riportate in etichetta o con abbreviazione o diciture tali da indurre il consumatore in errore: Sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro
  • Esposizione di prodotti privi di etichetta o di scheda informativa da parte del distributore: Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro
  • Esposizione di prodotti da parte del distributore con etichetta illeggibile o non visibile, privi di scheda, con etichetta in lingua non italiana o con etichette riportanti marchi e simboli tali da indurre in errore il consumatore relativamente al consumo di energia o di altre risorse del prodotto: Sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro

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