L’iscrizione nello Schedario della Popolazione Temporanea (SPT) del Comune (ex articolo 32 del DPR 223/1989), viene effettuata su domanda dell’interessato, ed è concessa dopo i necessari accertamenti.
Quando la permanenza supera i 12 mesi, chi l’ha richiesta non può essere considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.
L’attestato di iscrizione viene rilasciato dopo 45 giorni dalla presentazione dell’istanza, se accolta: infatti, successivamente alla presentazione dell’istanza, l’ufficio anagrafe richiede alla polizia municipale di effettuare le necessarie verifiche al domicilio dichiarato e, in seguito all’accertamento positivo, provvede all’iscrizione nello SPT. In caso di accertamento negativo, viene inviata una comunicazione di preavviso di rigetto della domanda e il richiedente avrà 10 giorni di tempo dalla notifica per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare l’annullamento della pratica di residenza temporanea.
Al termine di un anno dalla data di iscrizione nello SPT, avviene comunque la cancellazione d’ufficio.
Per quanto attiene, invece, la seconda domanda, va detto che per fruire del congedo straordinario ex legge 151/2001 è necessario presentare prima istanza all’INPS: in altre parole, la concessione del congedo straordinario da parte del Dirigente del lavoratore richiedente è subordinata all’accettazione della domanda presentata dal richiedente.
E, a questo proposito, va precisato che l’INPS ritiene necessario il requisito della convivenza qualora a richiedere il congedo siano: il coniuge, la parte dell’unione civile, i figli, i fratelli/sorelle o i parenti/affini entro il terzo grado del disabile grave.
Per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’articolo 43 del codice codice civile (dunque si deve fare riferimento alla residenza anagrafica). Tuttavia, per l’accertamento del requisito della convivenza, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ritiene condizione sufficiente anche la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, anche se non nello stesso interno. (messaggio INPS 6512/2010).
Dunque la risposta alla seconda domanda gliela può fornire solo chi le ha riferito circa la possibilità di fruire del congedo straordinario ex legge 151/2001 con l’iscrizione nello SPT del comune di residenza del genitore in condizioni di grave disabilità.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.