Non tutte le Regioni (a cui competono, in massima parte, le risorse finanziarie derivanti dal pagamento del Bollo Auto) affidano la riscossione coattiva del Tributo ad Agenzia delle Entrate Riscossione: in questa ipotesi l’atto notificato al debitore inadempiente non è una cartella esattoriale, ma una ingiunzione fiscale della cui riscossione coattiva si occupano soggetti diversi da Agenzia delle Entrate Riscossione.
Qualora invece l’atto notificato fosse una cartella esattoriale vera e propria (documento cioè emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione), occorrerà del tempo per la registrazione nel sito e, comunque, tale registrazione non avverrà prima che siano decorsi 60 giorni dalla data di notifica al debitore.
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