Giorgio Martini

Il pignoramento della pensione ed il pignoramento del conto corrente intestato al pensionato, su cui afferisce il rateo mensile di pensione sono due cose ben diverse.

Il pignoramento della pensione avviene con notifica dell’atto esecutivo ad INPS e consiste nel prelievo alla fonte del 20% del rateo della pensione che eccede il cosiddetto minimo vitale.

Per il 2021 il minimo vitale, fissato pari al massimo dell’assegno sociale aumentato della metà, è uguale a 690 euro circa.

La trattenuta mensile per pignoramento di una pensione di 790 euro, pertanto, è data da 20% (790 – 690) = 20 euro, circa.

Diverso è il discorso per quanto riguarda il pignoramento del conto corrente su cui viene accreditata la pensione. In questo caso l’atto di pignoramento viene notificato alla banca (oltre che al debitore, naturalmente). Il conto corrente diventa inutilizzabile (niente prelievi, niente accrediti) fino a quando il giudice emetterà un decreto di assegnazione del saldo pignorato al creditore procedente, nella fattispecie Agenzia delle Entrate Riscossione. Insomma, eventuali risparmi accumulati sul conto corrente vengono tutti pignorati fino a soddisfacimento del credito azionato (il rimborso di quanto dovuto ad ADER): saltano tutti gli addebiti periodici (rate di mutuo, pagamento utenze domestiche di acqua, luce e gas). I tempi del cosiddetto blocco del conto corrente sono indeterminati e non quantificabili: in pratica, almeno per poter continuare a percepire il rateo mensile di pensione, occorre aprire un altro conto corrente (nel caso specifico si potrebbe tuttavia optare per ricevere la pensione in contanti presso uno sportello bancario o postale).

Tuttavia, sul conto corrente pignorato, rivolgendosi ad un funzionario di banca, sarà possibile prelevare l’ultimo rateo di pensione accreditato prima del pignoramento.


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