Annapaola Ferri

Al debitore inadempiente dimissionario, oggetto di azione esecutiva di pignoramento verso terzi (nella fattispecie pignoramento dello stipendio), verrà innanzitutto trattenuto il quinto del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato presso il vecchio datore di lavoro: se residuerà ancora un importo dovuto al creditore insoddisfatto, quest’ultimo notificherà al nuovo creditore il decreto di assegnazione ottenuto dal giudice in occasione del precedente pignoramento della busta paga ed otterrà così, nuovamente, il 20% della retribuzione netta mensile del proprio debitore dimissionario fino a soddisfacimento del credito azionato.


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