Roberto Petrella

Ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 4/2019, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.

Nelle sole ipotesi di variazione del nucleo diversa da nascita o decesso di un componente è necessario presentare una nuova domanda di Rdc, affinché il nucleo modificato nella composizione possa continuare a beneficiare della prestazione.

Tale domanda può essere presentata anche subito. In tale caso, la durata residua del beneficio si applica (sottraendo ai 18 mesi il numero di mensilità già erogate) al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione.

Quella appena indicata è la procedura che suo padre dovrà seguire quando lei cambierà residenza (nuova DSU/ISEE e nuova domanda di reddito di cittadinanza): nel merito e in generale, possiamo dire che con la fuoriuscita dal nucleo familiare di un componente nullatenente il reddito ISEE del nuovo nucleo familiare venutosi a formare non dovrebbe aumentare eccessivamente (soprattutto se il nucleo familiare è numeroso) considerando che il nuovo reddito ISE è uguale al vecchio, mentre l’ISEE si ottiene dividendo l’ISE per il valore della scala di equivalenza che, appunto, dipende dal numero di componenti del nucleo familiare di riferimento.


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