Giuseppe Pennuto

L’articolo 75, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) stabilisce che, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il Prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata, nonché, eventualmente, per formulare l’invito a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.


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