Purtroppo, due sono le condizioni che devono essere entrambe verificate per evitare che il nucleo familiare di riferimento dello studente per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ISEE sia quello dei genitori:
1) lo studente deve essere residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro: in altre parole, si deve verificare che la residenza dello studente sia da almeno due anni diversa da quella dei suoi genitori (o più in generale della sua famiglia di origine) e comunque che tale residenza diversa non risulti in un immobile di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare originario;
2) lo studente presenta una adeguata capacità di reddito: per valutare l’adeguata capacità di reddito, si deve fare riferimento alle disposizioni dell’università che disciplinano la richiesta della prestazione; al momento in cui si scrive la soglia è fissata in 6.500,00 euro, come previsto dall’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001. L’adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, la predetta soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario.
In sintesi, nei due anni precedenti l’iscrizione al corso di studi universitario devono essere verificate entrambe le condizioni sopra riportate. Se ne deduce, pertanto, essendo la coniuge studentessa inoccupata, che solo con un’iscrizione universitaria contemporanea o successiva al vostro secondo anniversario di nozze (ottobre 2021), potrete finalmente vedere l’ISEEU calcolato sui redditi da voi coniugi percepiti piuttosto che su quelli della famiglia di origine dell’aspirante studentessa.
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