Giuseppe Pennuto

L’articolo 201 del Codice della Strada (Notificazione delle violazioni) stabilisce che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196, quale risulta dall’archivio nazionale dei veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico.

Evidentemente il vigile che ha accertato l’infrazione ha identificato e riconosciuto come trasgreditrice sua moglie e le ha notificato il verbale di sanzione amministrativa presso il luogo di lavoro.

Si tratta di una notifica correttamente perfezionata anche se la destinataria ha opposto il rifiuto (ingiustificato) di ritirare il plico.


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