Loredana Pavolini

Nessun suggerimento o rimedio è possibile dispensare: si tratta delle frequenti azioni messe in atto con la leggerezza giovanile che poi si pagano amaramente nella maturità. Nessuna rivalsa può essere effettuata nei confronti del conducente allora minorenne e privo di patentino: anzi, questi potrebbe citare il proprietario del cinquantino per il risarcimento dei danni da lui stesso riportati nel sinistro, dal momento che il ciclomotore, già privo di assicurazione per la responsabilità civile, fu incautamente affidato dal proprietario maggiorenne ad un soggetto addirittura privo di abilitazione e minorenne. La rivalsa avrebbe avuto un senso solo in caso di furto del veicolo.

Mi pare strano che l’avvocato abbia scritto a CONSAP per eccepire l’intervenuta prescrizione: con i tempi della giustizia italiana è normale che la sentenza di quantificazione del danno e condanna al risarcimento sia stata emessa solo recentemente e, com’è noto, la prescrizione decennale decorre dal momento in cui la sentenza, non opposta dalla parte soccombente (il suo compagno), diventa definitiva. La Consap, che gestisce il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) ha risarcito il danno subito dalla signora vittima del sinistro causato dal cinquantino privo di assicurazione nonché guidato da soggetto minorenne e non abilitato, ed ora deve recuperare quanto versato escutendo il responsabile, ovvero l’allora proprietario del veicolo non assicurato per la copertura dei rischi da responsabilità civile ed incautamente affidato ad un minorenne sprovvisto di patentino.

Conviene trasferire in capo ad un solo soggetto (il comproprietario non debitore) la comproprietà della casa, anche se nei cinque anni successivi, la Consap potrà avvalersi dell’azione di revocatoria ordinaria dell’atto di trasferimento della comproprietà.

Se il suo compagno percepisce reddito, potrà concordare con la Consap un piano rateale di rientro dal debito: sarà come accollarsi un altro mutuo.


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