L’articolo 2 (beneficiari) comma 5 lettera (a-bis) del decreto legge 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) specifica che ai fini del Reddito di Cittadinanza, il nucleo familiare continua ad essere definito dell’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 159/2013: tuttavia, i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.
Si tratta di una novità un tantino stagionata, e comunque è riferita esclusivamente alla fruizione del reddito di cittadinanza.
In sintesi, se dopo la scissione della famiglia anagrafica (quella che risultava dallo stato di famiglia) si formassero due nuclei familiari distinti A e B conviventi, qualora il nucleo A, o il nucleo B, presentasse domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, la valutazione dei requisiti di accesso al beneficio verrebbe effettuata sempre riguardo al nucleo familiare originario, ovvero quello costituito dall’unione dei nuclei familiari A e B.
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