Sappiamo che la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Analizziamo la situazione nell’ipotesi più favorevole al debitore con tre rate consecutive non pagate alla scadenza: il debitore paga puntualmente la rata mensile corrente di rimborso dopo averne saltate tre. Ebbene, poiché l’ultima rata pagata va a compensare quella meno recente fra le insolute, il debitore si trova con tre rate insolute e con un ritardato pagamento verificatosi già quattro volte. Poi il debitore paga puntualmente le seconda rata corrente dopo il buco delle tre insolute: mantiene sempre le tre rate insolute ma è incorso per la quinta volta in un ritardato pagamento. E così via: versando puntualmente la quarta rata mensile successiva al buco trimestrale, il debitore si troverà, pur adempiendo alla rata corrente in scadenza, sempre con tre rate insolute e con sette ritardi. Sono allora maturate le condizioni per notificare al debitore la decadenza dal beneficio del termine con conseguente obbligo di dover versare il capitale residuo del prestito in un’unica soluzione: la finanziarie creditrice ha deciso di non procedere in tal senso e lei ha potuto continuare a beneficiare del rimborso rateale mensile.
La richiesta della finanziaria creditrice è finalizzata ad ottenere gli interessi di ritardato pagamento trimestrale per un numero di volte pari a quante erano le rete residue alla scadenza del piano di ammortamento quando ha pagato la prima rata corrente dopo il buco delle tre insolute, nonché gli interessi di ritardato pagamento di due rate insolute dalla data in cui ha ripreso a pagare a quella in cui presume di essere arrivato alla scadenza naturale del prestito. Oltre, naturalmente, al valore nominale delle tre rate. Sussistono tutte le condizioni perchè in base ai vincoli contrattuali (entità degli interessi di ritardato pagamento) il debitore inadempiente possa valutare quanto ancora è dovuto al creditore.
Diciamo, dunque che lei è già stato graziato una volta come cattivo pagatore. Se ritiene che la richiesta della finanziaria creditrice (o della società di recupero crediti che agisce per essa) sia abnorme, aspetti la notifica di un decreto ingiuntivo e si opponga in quella sede. Per evitare la fastidiosa situazione di incertezza in cui è venuto a trovarsi avrebbe dovuto pagare puntualmente tutte le rate, oppure, quando ha ripreso il pagamento avrebbe dovuto versare la rata corrente oltre alle tre rate saltate.
Ove mai il giudice non dovesse accogliere la sua opposizione al debito si aggiungeranno le spese legali. Alla notifica del precetto e ad un eventuale inadempimento seguirà, verosimilmente, il pignoramento dello stipendio o del conto corrente oppure di qualsiasi altro bene di sua proprietà che possa soddisfare il credito azionato.
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