Come per quanto accade con la dichiarazione dei redditi, deve dichiarare la casa ai fini ISEE il titolare del diritto di abitazione: il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato.
Ecco la ragione per cui nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) la casa familiare viene attribuita al coniuge che l’ha avuta in assegnazione.
L’ex casa coniugale rientra, come abbiamo accennato, nel patrimonio immobiliare del coniuge separato con diritto di abitazione. Dal momento che il mutuo è intestato invece al coniuge non assegnatario, la quota residua da pagare non ha alcuna valenza per l’ISEE sia del coniuge che non vi risiede e che paga le rate sia di quello che vi risiede ma le rate non le paga.
Quindi, nessuna anomalia nella DSU/ISEE precompilata.
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