1) Se vengono rifiutate le tre offerte di lavoro congrue il beneficio decade (viene revocato), e non potrà essere rinnovato;
2) In caso di rinnovo del beneficio (non decaduto) dopo diciotto mesi, non è necessario sottoscrivere una nuova DID: deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua (in tale evenienza, e’ congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano, anche nel caso si tratti di prima offerta);
3) Alcune specifiche variazioni patrimoniali, reddituali e lavorative dei componenti il nucleo familiare, in corso di fruizione del RdC/PdC, vanno comunicate all’INPS con modello RdC/PdC – Com in forma estesa entro 30 giorni dall’evento, ove non diversamente specificato, pena decadenza dal beneficio. Qualora un componente del nucleo iniziasse a frequentare un regolare corso di studi in corso di fruizione del beneficio, comunicherà direttamente al Centro per l’Impiego, in caso di offerte congrue di lavoro, il diritto all’esenzione maturato con l’iscrizione e la frequenza ad un regolare corso di studi.
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