Genny Manfredi

Purtroppo, la pretesa del CAF non è affatto assurda: una studentessa, di età qualsiasi, che non risulti autonoma (economicamente e logisticamente) fa parte del nucleo familiare del proprio genitore (l’unico superstite, nella fattispecie).

Il nucleo familiare del proprio genitore comprende anche la sua attuale coniuge (con cui è convolato in seconde nozze). E su questo non ci piove.

Non si prospetta alcuna violazione della privacy: semplicemente, se il nucleo familiare di origine della studentessa (formato da padre e matrigna) decide di non fornire al CAF le proprie informazioni reddituali e patrimoniali, la studentessa non fruirà delle agevolazioni previste dalla legge, che sono commisurate alla fascia di reddito ISEE del nucleo familiare di cui la studentessa fa parte.

In alternativa, la studentessa può rivolgersi ai servizi sociali del Comune di residenza e con atto notorio dichiarare l’inesistenza di vincoli affettivi ed economici con il proprio genitore superstite. Seguirà istruttoria condotta anche con l’ausilio della polizia municipale. In caso di accertamento delle dichiarazioni unilaterali contenute nell’atto di notorietà presentato dalla studentessa, quest’ultima potrà richiedere l’ISEE per l’Università in riferimento al nucleo familiare costituito da lei sola. E non sarà più necessario fornire al CAF le informazioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare di origine.


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