Genny Manfredi

Il nucleo familiare avente diritto al reddito di cittadinanza, in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, ha altresì diritto a percepire una componente aggiuntiva per il pagamento del canone di locazione fino ad un massimo di 280 euro/mese.

Quando si va ad effettuare il cambio di residenza presso una unità abitativa già occupata, nella fattispecie dalla proprietaria, è necessario il consenso di quest’ultima. Se poi fra le due parti (locatrice e inquilina) intercorressero rapporti di parentela, affinità o affettivi, l’inquilina e la proprietaria andrebbero a formare un’unica famiglia anagrafica (verrebbero cioè inserite nello stesso stato di famiglia) e, pertanto, darebbero vita ad un unico nucleo familiare con le immaginabili ricadute negative in termini di valori ISEE e di rispetto dei requisiti minimi per poter aspirare al reddito di cittadinanza.

Concludendo, possiamo dire che qualora un soggetto con età maggiore di 26 anni, avente i requisiti per il diritto al reddito di cittadinanza (in termini di patrimonio e reddito percepito), riuscisse a perfezionare un contratto di locazione regolarmente registrato (nel Comune di precedente residenza o altrove) e acquisisse la residenza presso l’unità abitativa locata, anche se parzialmente occupata, potrebbe continuare ad aspirare al reddito di cittadinanza ed in più alla componente aggiuntiva di 280 euro (valore massimo, rapportato al canone di locazione concordato nel contratto registrato) se, e solo se, fra lui ed il locatore non sussistono vincoli di parente, affinità o affettivi.


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