Patrizio Oliva

La prescrizione del diritto, da parte dell’INPS, di richiedere la restituzione dell’indennità di mobilità da lei indebitamente percepita è quinquennale, a meno che non emergano elementi di comportamento doloso da parte del percipiente, evento che estende il termine di prescrizione ad un decennio.

In ogni caso sarebbe necessario capire se, a partire dal 2010, non le siano state trasmesse, con raccomandata AR (e notificate anche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale), comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione. Per ottenere tale informazione, è necessario effettuare un accesso agli atti presso l’INPS: non basta affermare di non aver ricevuto nulla. Può darsi che il tentativo di consegna della comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione sia avvenuto in occasione di una assenza (seppur temporanea) del destinatario (o di quanti potevano essere legittimati a riceverla) e che l’avviso di inizio giacenza sia andato smarrito o, addirittura non depositato dal postino nella cassetta postale condominiale.


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