Marzia Ciunfrini

Nell’eventualità di accoglimento dell’azione revocatoria promossa dal debitore, le spese di giudizio, di solito, seguono la soccombenza: il debitore disponente del bene immobile di cui è proprietario è obbligato a corrisponderle.

Il bene immobile donato torna nella disponibilità del debitore, in conseguenza della declaratoria di inefficacia dell’atto donativo: il creditore potrà così, appena la sentenza sarà passata in giudicato, procedere al pignoramento dell’immobile per escutere il credito originario gravato dalle spese di giudizio per cui avesse ottenuto ristoro dal giudicante.

Va aggiunto, tuttavia, che solo qualora l’applicazione della revocatoria risulti giuridicamente incontrovertibile e la sentenza non riformabile (come nella fattispecie di trasferimento a titolo gratuito della proprietà ad un congiunto) il creditore si spinge a pignorare il bene dopo il passato in giudicato della sentenza di merito, di solito attendendo, invece, gli ulteriori eventuali gradi di giudizio per evitare una condanna a congruo risarcimento del danno procurato con l’alienazione coattiva del bene oggetto di contenzioso.

Per quanto attiene il quesito circa la possibilità degli occupanti di essere obbligati a lasciare l’abitazione occupata, ciò riguarderà la vicenda successiva di espropriazione dell’immobile, con la possibilità di ottenere, da parte dell’attuale proprietario, la nomina a custode del bene oggetto di pignoramento fino al decreto di assegnazione dello stesso al terzo acquirente.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.