Carla Benvenuto

Non esiste un margine di sconto da poter quantificare per la situazione descritta: possiamo solo confermare che – ipotizzando che il titolare del prestito (debitore principale) non disponga attualmente di beni aggredibili (stipendio, pensione, immobili, depositi in conto corrente) e il debitore coobbligato garante si ritrovi con uno stipendio già pignorato per debiti ordinari, la casa già ipotecata e pochi risparmi in conto corrente – si potrebbe giocare ad un ribasso consistente, mettendo nel conto che il creditore, qualora decidesse di adire il giudice per il pignoramento della retribuzione del coobbligato garante, prima di vedere un centesimo, dovrebbe attendere l’estinzione del debito per cui è in corso l’azione esecutiva.

Quindi, l’entità dello sconto è demandata alla capacita di bluff del debitore coobbligato garante: se, alla fine della trattativa, il creditore non accettasse la proposte ultimativa del debitore garante coobbligato e decidesse di andare a vedere le carte in mano alla controparte (ovvero decidesse di rivolgersi al giudice), il massimo che potrebbe capitare al debitore garante coobbligato sarebbe vedersi prolungato il prelievo del 20% dallo stipendio (come sappiamo il secondo creditore ordinario procedente deve accodarsi all’estinzione della precedente obbligazione per ottenere il rimborso, dal momento che sullo stesso stipendio non possono insistere contemporaneamente due pignoramenti per la medesima tipologia di credito azionato). Una condizione ideale per trattare un saldo stralcio conveniente: il debitore coobbligato garante ha in mano il coltello dalla parte del manico, e può spuntarla sul creditore disarmato, solo a saper sfruttare il considerevole vantaggio.


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