Roberto Petrella

Il 10% dell’immobile ereditato ha fatto parte del patrimonio immobiliare posseduto nel 2018, e già inserito nella DSU 2019 dal momento che, almeno fino a settembre 2019, dovevano essere indicati nella DSU i cespiti posseduti (anche per frazioni di anno) entro il 31 dicembre del 2018.

Il 10% dell’immobile ereditato farà comunque ancora parte del patrimonio immobiliare posseduto (anche per frazioni di anno) nel 2019 e sarà dunque ancora presente nel calcolo dell’ISEE 2021 (necessario per riottenere il RDC), indipendentemente dal fatto che lei decidesse di vendere o detenere la proprietà.

In altre parole, se ha ottenuto il RDC nel 2020, il beneficio sarà confermato nel 2021, indipendentemente dal fatto che lei decidesse di vendere o detenere la proprietà.

Per il resto, l’articolo 3, comma 11 del decreto legge 4/2019 prevede che, la perdita dei requisiti per il RDC si può verificare in corso di erogazione del beneficio, nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di legge a seguito di donazione, successione o vincite. Non a seguito della vendita di una proprietà immobiliare (benché ereditata) del cui valore ai fini IMU l’INPS è già a conoscenza.

In accordo a quanto riferitole dal CAF, la vendita della proprietà effettuata nel 2021 potrebbe influire solo per quel che attiene il RDC richiesto nel 2022, qualora lei depositasse i proventi della vendita effettuata nel 2021 in conto corrente e il saldo al 31 dicembre 2021 (o la consistenza media annua se superiore) risultasse oltre la soglia di legge prevista per poter fruire del beneficio.

Infatti, entro il 31 gennaio 2022 (non al momento della vendita, a nostro parere) lei dovrà comunicare all’INPS, oltre alla DSU 2022, anche ogni variazione del patrimonio mobiliare intervenuta nel 2021 che comporti la perdita dei requisiti. Cioè, nel gennaio 2022 andranno comunicati all’INPS anche il saldo o la consistenza media annua al 31 dicembre 2021 (informazioni non comprese nella DSU 2022), qualora tali dati superassero la soglia di euro 6.000, accresciuta di euro duemila per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10 mila.


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