Ornella De Bellis

La posizione debitoria censita nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia verrà mensilmente aggiornata dalla banca creditrice fino all’integrale rimborso dal credito in sofferenza e resterà visibile agli intermediari nei tre anni successivi al versamento dell’ultima rata.

Naturalmente, l’operatore professionale che volesse oggi visualizzare l’evoluzione della posizione debitoria si renderà conto dell’annotazione informativa circa l’intervenuto accordo di rimborso rateale e dalle variazioni dell’importo in sofferenza dedurrà che il debitore censito sta puntualmente adempiendo al piano di ammortamento stabilito in sede di accordo transattivo a saldo.

In altre parole, dalla lettura dei dati emersi attraverso l’ispezione in Centrale Rischi, l’operatore professionale riesce ad ottenere una valutazione più accurata del merito creditizio dell’eventuale soggetto censito richiedente un nuovo prestito. Se vogliamo dirla diversamente, la presenza del nominativo del debitore in Centrale Rischi può conferire chiavi di lettura diverse delle informazioni ivi collezionate e dell’inadempimento, non necessariamente e semplicisticamente riconducibili a descrivere il soggetto censito come un cattivo pagatore sic et simpliciter: le sfumature possono essere diverse e variano dal debitore inadempiente incallito a quello pentito e redento.

A questo punto, qualcuno potrebbe superficialmente obiettare che, nella fattispecie, la situazione in CR avrebbe potuto paradossalmente risultare migliore se il debitore avesse scelto di non pagare, senza concordare, come ha fatto, un piano di rientro dal debito, fidando in una successiva appostazione a perdita in bilancio e/o in una successiva cessione a terzi della posizione debitoria, il che avrebbe potuto comportare, oggi, il completo oscuramento di qualsiasi riferimento al debitore censito.

Tuttavia, ad una tale considerazione, va opposto che:

– la scelta di non pagare avrebbe sicuramente determinato l’avvio, da parte del creditore, di azioni esecutive nei confronti del debitore inadempiente con eventuali pignoramenti che avrebbero potuto essere censiti, qualora il debitore fosse risultato essere anche un imprenditore, nei report informativi settoriali curati da società specializzate che attingono dai dati pubblici raccolti nelle cancellerie dei tribunali e dove le informazioni acquisite possono restare registrate fino a dieci anni dal verificarsi dell’evento pregiudizievole.

– esistono banche dati cosiddette occulte dei cattivi pagatori (si tratta, al di là del nome, di fogli di calcolo fai da te gestiti riservatamente dagli intermediari più smaliziati) che contengono informazioni (limitate al territorio di competenza commerciale) risalenti a periodi precedenti l’ultimo triennio, spesso consultate quando nelle centrali rischi ufficiali, pubbliche e private, il nominativo di chi richiede il prestito è assente.

– il cessionario terzo della posizione debitoria ceduta dall’originario creditore potrebbe essere un soggetto anch’esso vigilato da Banca d’Italia e come tale obbligato a segnalare comunque, mensilmente, nella Centrale Rischi, il credito in sofferenza acquisito, nonostante l’appostazione a perdita e la cessione operata dalla banca originaria creditrice.


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