Tullio Solinas

Per i periodi di inattività (periodi tra una chiamata e l’altra), il lavoratore con contratto intermittente ha diritto a percepire l’indennità di disponibilità, la cui misura è determinata dalla contrattazione collettiva e non può in ogni caso essere inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per il lavoro effettivamente prestato, invece, Il lavoratore intermittente ha diritto alla retribuzione in misura almeno pari a quella percepita dal lavoratore di pari livello e che svolga analoghe mansioni con contratto di lavoro a tempo pieno.

Quindi, se il lavoro è stato reso in maniera continuativa, senza alcuna interruzione, per calcolare un importo equo di indennizzo, che non possa essere suscettibile di mercanteggiamenti con la controparte, bisogna individuare, innanzitutto, la paga oraria sindacale minima per un aiuto cuoco, nonché l’orario di lavoro normale per l’attività settoriale effettivamente svolta.

La paga giornaliera dovrà essere ottenuta in base a tali informazioni, calcolando il lavoro straordinario effettuato nel periodo in cui è stata resa la prestazione.

A questo punto sarà facile calcolare anche la tredicesima mensilità nonché il TFR per ogni anno (o frazione di anno) di impiego e la mancata retribuzione percepita per i due mesi di lockdown.

Attenzione particolare dovrà essere riservata anche al differenziale di contribuzione previdenziale versata dal datore di lavoro (che inciderà sulla futura pensione e sull’eventuale NASpI in caso di perdita del posto di lavoro) e, soprattutto, al fatto che sulla somma concordata ed effettivamente percepita lei potrà essere costretto a versare l’IRPEF con la prossima dichiarazione dei redditi, benché calcolata a tassazione separata. In altre parole, in sede di conciliazione, sarà importante definire se l’importo corrisposto dal datore di lavoro sarà a titolo di risarcimento danni omnicomprensivo o di integrazione salariale per gli anni trascorsi.

Il consiglio spassionato è quello di rivolgersi ad una associazione sindacale di categoria, presente sul territorio in cui vive e lavora, per farsi assistere nella fase preparatoria di calcolo della somma da richiedere, nella definizione della causale in base alla quale verrà erogato l’importo richiesto e soprattutto durante le sessioni del tentativo di conciliazione. Per carità, non si rechi da solo a trattare, altrimenti il datore di lavoro ed il suo avvocato faranno di lei un sol boccone o, se le andrà bene, le rifileranno un accordo al ribasso.

Il legale che eventualmente tratterà per lei con la controparte e che sarà individuato dall’associazione sindacale, non pretenderà anticipo ma sarà compensato secondo un patto di quota lite. In altre parole, il compenso consisterà in una percentuale sul risultato raggiunto (patto di quota lite). E, a mio modesto parere, è meglio lasciare al proprio legale il 10 per cento su 10 mila euro ottenuti in conciliazione che farne a meno e prendere tutti i mille euro che da soli saremmo capaci di spuntare in un tentativo di conciliazione con il datore di lavoro ed il legale di quest’ultimo.


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