Com’è noto, la cambiale ipotecaria offre al beneficiario una duplice tutela: egli, infatti, qualora non ottenesse adeguata soddisfazione per il proprio credito, potrebbe agire sia tramite la procedura di esecuzione sull’intero patrimonio del debitore, sia chiedendo l’adempimento con preferenza sull’immobile ipotecato.
Il protesto per mancato pagamento di una cambiale deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile (articolo 51 Regio Decreto 1669/1933 conosciuto più semplicemente come legge cambiaria).
Ricordiamo che il protesto della cambiale è necessario per poter esercitare azione cambiaria di regresso (verso giranti e/o avallanti), mentre la cambiale, anche scaduta e non protestata, costituisce titolo esecutivo nei confronti del traente (il debitore che l’ha emessa), a meno che risulti non in regola con l’imposta di bollo.
L’articolo 2887 del codice civile stabilisce che l’iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.
Tuttavia, estinta l’azione cambiaria diretta nei confronti del traente con la prescrizione triennale (ex articolo 94, comma 1, della legge cambiaria) verrà meno anche l’ipoteca cambiaria per il principio di accessorietà, a prescindere dall’obbligazione sottostante.
Secondo l’articolo 94, comma 4, della legge cambiaria, il creditore può esercitare l’azione di arricchimento nel termine di prescrizione annuale dalla data di scadenza della cambiale non onorata e qualora siano scaduti i termini triennali di prescrizione per l’azione diretta cambiaria (cioè nei confronti del traente).
Scaduti i termini per l’azione di arricchimento, qualora si riesca a dare prova scritta del proprio credito, mediante un contratto o una fattura (oppure con la cambiale scaduta, non protestata, ma in regola con l’imposta di bollo) si può procedere con la richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti del debitore inadempiente nei termini ordinari di prescrizione decennale dall’insorgenza del credito vantato.
Altrimenti, in mancanza di documenti validi per chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo, sarà necessario, per il creditore, avviare un giudizio di cognizione ordinario finalizzato all’accertamento del credito vantato.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.