A suo tempo, evidentemente, lei, titolare di mutuo a tasso variabile, rinegoziò il contratto di prestito fruendo delle agevolazioni previste dalla legge Tremonti (legge 3/2008), ovvero: l’allungamento della durata residua dei mutuo fino al punto in cui la rata si riduceva sui livelli definiti dalla Convenzione; nonchè l’applicazione della formula di rimborso a rata fissa e durata variabile (il tasso restava variabile).
Rinunciando a questi benefici dovrà corrispondere la rata in dipendenza dei tassi variabili in corso senza alcuna calmierazione sull’importo della rata mensile. Ci pensi bene, prima di accettare.
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