Non si può procedere in modo diverso rispetto a quanto è stato indicato dall’avvocato: ai sensi dell’articolo 752 del codice civile, infatti, i coeredi del debitore deceduto contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie.
Nel nostro ordinamento non è prevista alcuna obbligo solidale per gli eredi dopo lo scioglimento della comunione ereditaria. Sul precetto il creditore può scrivere ciò che vuole, ma, nei fatti, non può violare la legge, richiedendo l’adempimento dell’intero debito al più capiente fra gli eredi.
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