Piero Ciottoli

L’obbligo di versare mensilmente l’importo di una rata di rientro dal debito esattoriale, sicuramente, potrebbe ridurre la capacità di rimborso del richiedente il mutuo (ma, naturalmente, tutto dipende dal livello retributivo dell’aspirante mutuatario).

Fatto sta, tuttavia, che la banca mutuante non ha alcun modo, legittimo, di conoscere l’esistenza del credito vantato dalla Pubblica Amministrazione, per cui agisce Agenzia delle Entrate Riscossione, verso chi richiede il prestito.

Insomma, se il mutuo le venisse negato, non sarà certamente a causa del piano di rimborso a cui sta adempiendo.

Il fatto che i pagamenti delle rate ad Agenzia delle Entrate Riscossione vengano effettuati con bonifici tratti sul conto corrente intestato all’aspirante mutuatario presso la stessa banca mutuante non vuol dire nulla: la pratica relativa alla richiesta di prestito ipotecario viene istruita con visure finalizzate a determinare il merito creditizio presso i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) e la Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia e non attraverso l’esame delle uscite del conto corrente intestate al richiedente il mutuo, alla ricerca di versamenti effettuati a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione.

Se la banca ha richiesto i suoi estratti conto è semplicemente per valutare la capacità complessiva di rimborso del mutuo da parte del richiedente, confrontando entrate ed uscite sia su base mensile che annuale.

Pertanto, il pagamento delle rate all’Agenzia delle Entrate Riscossione non influenzerà l’istruttoria dal punto di vista del merito creditizio (credit score) del richiedente (evento pregiudizievole inteso come omesso pagamento delle cartelle esattoriali) bensì sul versante della valutazione della capacità di sostenere l’esborso della rata mensile del mutuo, considerate le altre spese correnti che gravano sull’aspirante mutuatario.


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