Michelozzo Marra

La voltura di un contratto per i servizi di connessione telefonica di un’unità abitativa in seguito a decesso dell’intestatario, è semplicemente la variazione della titolarità di un contratto da un cliente ad un altro con il medesimo fornitore con il quale è possibile negoziare anche nuove condizioni contrattuali, senza interruzione dei servizi di telefonia e accesso al web. L’esigenza di non interrompere l’erogazione dei servizi di telefonia o accesso al web non può certo determinare, a nostro modesto avviso, l’accettazione tacita di eredità.

Anche se la società telefonica condiziona la voltura all’estinzione del debito pregresso lasciato, eventualmente, dal defunto e l’istanza di voltura è stata presentata dal un soggetto (nella fattispecie la coniuge superstite o il figlio) residenti con il defunto che non si qualificano come eredi (cioè non spuntano la casella che definisce la loro qualità di eredi, ma solo quella che li qualifica come conviventi), il pagamento del debito (l’importo delle fatture insolute) del defunto non configura accettazione tacita dell’eredità, dal momento che il rimborso del credito è finalizzato al semplice mantenimento dello stato di fatto (continuità nella erogazione dei servizi di telefonia) esistente al momento del decesso del precedente intestatario debitore.

In altre parole, il pagamento del debito del defunto per perfezionare la voltura dei contratti di utenze domestiche da parte del residente chiamato all’eredità (il coniuge superstite e il figlio del deceduto sono sempre qualificati come chiamati all’eredità, prima della rinuncia) costituisce un semplice adempimento finalizzato al mantenimento dello stato di fatto (Cassazione 14666/2012).

Infatti, la voltura del contratto di erogazione dei servizi di telefonia, conseguente al decesso dell’intestatario, può essere richiesta, oltre che dall’erede, anche dal coniuge superstite, da un familiare del defunto, dal soggetto unito civilmente con il defunto, dal convivente di fatto, a condizione che alla data del decesso del titolare del contratto, il soggetto richiedente avesse già la residenza anagrafica presso l’indirizzo della fornitura.

Ad oggi, ed è quello che conta, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel considerare come accettazione tacita dell’eredità le volture catastali dei beni appartenenti al de cuius (senza alcun riferimento alle volture dei contratti per utenze domestiche).

Insomma, la volture deve essere fatta in qualità di soggetto residente con il precedente intestatario al momento del decesso: lasci perdere la TIM (ex Telecom) e chi richiede oneri per un nuovo allaccio. Vanno semplicemente saldate le fatture pregresse in sospeso, senza oneri ulteriori.

Per quel che riguarda le modalità di rinuncia all’eredità da parte di un chiamato all’eredità residente con il defunto, la dichiarazione di rinuncia (meglio se redatta da un notaio) va registrata entro tre mesi dal decesso presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente (il circondario giurisdizionale dove è avvenuto il decesso). Il costo per la registrazione (a parte il corrispettivo dovuto al notaio) è di circa 200 euro.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.