Qualora il debitore estingua il debito, l’Agente della Riscossione è tenuto a provvedere, tempestivamente, ma a spese del debitore stesso e su richiesta specifica, alla cancellazione dell’ipoteca iscritta a garanzia dell’adempimento.
Tuttavia è anche possibile vendere la casa gravata da ipoteca con l’assenso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, che provvederà a consegnare al venditore l’importo residuo, al netto del debito per cui fu iscritta ipoteca e delle spese di cancellazione, e garantendo contestualmente all’acquirente la cancellazione dell’ipoteca.
Infatti, l’articolo 52 comma 2 bis del DPR 602/1973, prevede che il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene ipotecato con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale é interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo (rispetto al debito ed alle spese di cancellazione dell’ipoteca, é rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso.
In ogni caso, si tratta, di procedure che possono essere preventivamente concordate con il notaio individuato per il rogito notarile.